sottoscrizione
del capitale sociale con polizze assicurative
Not. Gaetano Petrelli
Ai sensi dell’art. 6 della
legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001), la sottoscrizione
del capitale delle societa’ di capitali (escluse banche, intermediari
finanziari e societa’ di assicurazione) puo’ essere, in tutto o in parte,
sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria. L’attuazione di tale disposizione e’ peraltro subordinata
all’emanazione di un apposito regolamento.